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Regioni: quo vadunt?

Rela­zione d’ospite della Prof.ssa Elena D’Orlando, Univer­sità di Udine


Il 1 giugno 2026, la Prof. Elena D’Orlando, Ordinaria di Diritto Amministrativo e Pubblico presso l’Università di Udine, ha tenuto una relazione d’ospite dal titolo “Regioni: quo vadunt?” nell’ambito del ciclo di lezioni d’ospite “Temi attuali del diritto costituzionale”. Già componente del Comitato scientifico per l’individuazione dei LEP concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, è Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e Presidente della Commissione paritetica della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Nel suo intervento, la Prof. D’Orlando ha ripercorso l’evoluzione del regionalismo italiano, interrogandosi sulla direzione futura delle Regioni nel quadro costituzionale contemporaneo. In una prima parte, ha illustrato sinteticamente lo sviluppo storico delle autonomie regionali, evidenziando la differenza tra Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario. Mentre le prime iniziarono a operare già nel 1948 (con l’eccezione del Friuli Venezia Giulia, il cui statuto entrò in vigore nel 1963 e divenne pienamente operativo nel 1973), le seconde rimasero per lungo tempo sostanzialmente inattive. La relatrice ha ricordato come l’art. 116, comma 1, della Costituzione riconosca una pluralità di autonomie speciali, ciascuna caratterizzata da specificità proprie.

Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo della Corte costituzionale nei rapporti tra Stato e Regioni. Prima della riforma del Titolo V, infatti, non esisteva una reale parità delle armi tra Stato e Regioni: lo Stato disponeva di strumenti che gli consentivano di incidere in modo determinante sull’attività legislativa regionale. In questo contesto, la Corte costituzionale svolse una funzione fondamentale nel definire progressivamente i confini delle rispettive competenze.

La Prof. D’Orlando ha quindi illustrato le principali innovazioni introdotte dalle riforme costituzionali del 1999 e del 2001. La legge costituzionale n. 1 del 1999 modificò l’art. 123 Cost., rafforzando l’autonomia statutaria delle Regioni a statuto ordinario. Successivamente, la riforma del Titolo V con la legge costituzionale n. 3 del 2001 diede vita a quella che venne definita la “Repubblica delle autonomie”. Tra le novità più significative vi fu il nuovo sistema di riparto delle competenze legislative previsto dall’art. 117 Cost., che individuò le materie di competenza esclusiva dello Stato, quelle di competenza concorrente e attribuì alle Regioni una competenza residuale generale, invertendo così la logica della ripartizione vigente in precedenza.

La relatrice ha inoltre evidenziato il superamento del principio del parallelismo tra funzione legislativa e amministrativa. Il nuovo art. 118 Cost. introduce infatti il principio di sussidiarietà, secondo cui le funzioni amministrative devono essere attribuite al livello di governo più vicino ai cittadini, salvo esigenze di esercizio unitario. A ciò si affiancano i principi di differenziazione e adeguatezza.

Un altro tema centrale è stato quello dell’autonomia finanziaria. L’art. 119 Cost. prevede una corrispondenza tra competenze e risorse, attraverso entrate proprie, compartecipazioni al gettito tributario, meccanismi perequativi e trasferimenti straordinari. Tuttavia, la Prof. D’Orlando ha osservato che questa parte della riforma è stata attuata solo parzialmente e che le Regioni ordinarie dispongono solo di margini limitati di autonomia finanziaria.

Nella parte conclusiva della relazione sono stati affrontati gli sviluppi più recenti, in particolare il regionalismo differenziato previsto dall’art. 116, comma 3, Cost. Le richieste per l’attribuzione di ulteriori forme particolari di autonomia, avanzate da alcune Regioni a statuto ordinario, tra cui Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, hanno alimentato un ampio dibattito culminato nell’approvazione della legge n. 86 del 2024, che disciplina il conferimento di tali ulteriori forme di autonomia. Secondo la relatrice, tale istituto rappresenta una clausola di flessibilità coerente con la natura dello Stato regionale, purché rimanga ancorato ai principi fondamentali di solidarietà e uguaglianza sostanziale sanciti dagli artt. 2 e 3 c. 2 Cost.

In conclusione, la Prof. D’Orlando ha sottolineato come, a oltre vent’anni dalla riforma del Titolo V, permanga un significativo disallineamento tra il modello costituzionale delineato nel 2001 e la sua concreta attuazione. La questione del futuro delle Regioni resta dunque aperta e continua a rappresentare una delle principali sfide del regionalismo italiano contemporaneo.

© Valentina Pichler

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